Il Codice Civile prevede una garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto, e grava in capo all'appaltatore che abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente.
Sostanzialmente essa ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi di quanto realizzato.
In particolare, l'art. 1667 c.c. si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre l'art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte legate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore.
Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera - L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera - Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Più nel dettaglio, gli strumenti accordati dalla disciplina codicistica legittimano il committente a scegliere tra due forme di tutela alternative:
- la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore;
- o la riduzione proporzionale del prezzo pattuito.
Fermo il diritto del committente al risarcimento del danno, in caso di condotta colposa dell'appaltatore, può procedesi alla risoluzione del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla "del tutto inadatta alla sua destinazione" venendo meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo o sorgendo il diritto alla restituzione di quanto ingiustamente pagato.
Attenzione che che se l'opera sia stata accettata dall'appaltante in sede di consegna, la garanzia non opera in caso di vizi palesi, conosciuti o riconoscibili, ma è limitata ai soli vizi "occulti" (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'appaltatore.
La garanzia, inoltre, opera solo se il committente si sia attivato tempestivamente, denunciando all'appaltatore il vizio o la difformità entro sessanta giorni dalla scoperta dello stesso, salvo per vizi occulti.
E' stabilito, infine, un termine abbreviato di prescrizione dell'azione contro l'appaltatore: invece del termine ordinario di dieci anni, essa si prescrive in due anni dalla consegna. Nel momento in cui il committente sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, tuttavia, potrà far valere ugualmente la garanzia, sempre a patto che abbia denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell'opera.
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