Recupero Crediti
Nel caso in cui, nonostante tutto, il debitore dovesse persistere nell’inadempimento, EUROBIZ CONSULTING offre un servizio di recupero crediti – stragiudiziale e giudiziale – attraverso la rete di Avvocati selezionati presenti sul territorio nazionale.
Il costo dell’attività legale è “compresa nel prezzo”.
Di seguito si vanno ad indicare i tratti salienti dell’attività di recupero crediti, stragiudiziale e giudiziale, che è stata uniformata all’insegna dei più elevati standard di qualità ed efficienza.
Fase Stragiudiziale
Attività stragiudiziale di recupero crediti
Prima di agire in giudizio è opportuno tentare ogni possibile soluzione bonaria per via stragiudiziale, allo scopo di accelerare i tempi del recupero e di evitare spese. Pertanto, inizialmente si procede con:
- esame e studio della pratica con recepimento di eventuali «desiderata» del Cliente (che potrebbe raccomandare, per es., un approccio «morbido» o «inflessibile»);
- stesura e invio di lettera/PEC/fax di intimazione e messa in mora del debitore;
- successivo contatto «ricognitivo» per verificare possibilità di rientrare/trattare;
- conduzione dell’eventuale trattativa con telefonate, corrispondenza incontri;
- redazione di atti di transazione e/o atti di ricognizione di debito e/o promesse di pagamento, e/o qualsivoglia altro atto si renda funzionale allo scopo;
- monitoraggio dei pagamenti e di eventuali sopravvenienze;
- archiviazione della pratica a seguito di saldo ovvero di accertata irrecuperabilità del credito;
- eventuale riesumazione della pratica anche a distanza di anni.
Fase Giudiziale
Procedimenti giudiziali (ricorsi per decreto ingiuntivo)
Nel caso in cui la fase stragiudiziale non sortisse esito, e valutata la situazione reddituale, economica e finanziaria del debitore («solvibile»), si passa la pratica al Legale per la stesura di ricorsi per decreto ingiuntivo, deposito stessi, estrazione copie conformi, notifica al debitore, accessi alle cancellerie per attività connesse.
Procedure esecutive
Permanendo l’insoluto, si procede:
- se in possesso di decreto ing. «esecutivo» o «provvisoriamente esecutivo» ovvero di titoli di credito o altri titoli «eseguibili», alla stesura e notifica dell’atto di precetto;
- all’avvio di procedure esecutive mobiliari, presso terzi, immobiliari, con pignoramento, istanza di vendita/assegnazione, udienze, trascrizioni, etc..
Cause di opposizione e decreto ingiuntivo o all’esecuzione/atti esecutivi
Gestione delle eventuali cause di opposizione del debitore che contesti in tutto o in parte il diritto di credito del Cliente.