PRATICHE BANCARIE

 

Una gran parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (per esempio, i medici dipendenti di struttura sanitarie pubbliche) subiscono la trattenuta mensile di una somma pari al 2,5%, calcolata sull’80% della retribuzione, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).

Eppure la Corte Costituzionale con ben due sentenze ha puntualizzato che il TFR è una prestazione integralmente a carico del datore di lavoro, e non può essere fatta gravare sul lavoratore.

I dipendenti pubblici che hanno subito, e subiscono tuttora, tale trattenuta, possono ottenere il rimborso di quanto già decurtato e ottenere altresì un ordine giudiziale al datore di lavoro di cessare per il futuro questa condotta illegittima.

Hanno astrattamente diritto ad agire tutti coloro che siano stati assunti da una Pubblica Amministrazione dal mese di gennaio 2001, ma per ragioni di prescrizione, è opportuno limitare la richiesta di rimborso agli ultimi 5 anni (l’ordine di cessazione, invece, vale per l’intera vita lavorativa del dipendente pubblico).

Per coloro che, invece, fossero già in servizio il 31 dicembre 2000, potranno agire per il rimborso delle trattenute subite nei soli anni 2011 e 2012, in quanto questi ultimi sono stati in regime di TFR soltanto per questo biennio.

Per poter approdare ad un rimborso di quanto trattenuto e ad un ordine di cessare le trattenute, va presentato un ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro competente.

I nostri Avvocati del lavoro affrontano quotidianamente questo tipo di contenziosi, e ti assisteranno al meglio dalla lettera di interruzione della prescrizione sino alla sentenza.

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